Un tatuaggio può costare molto caro alle vostre ambizioni di lavoro, soprattutto se riguarda una carriera nella forze dell’ordine.
Di fatti, nonostante i tatuaggi siano oramai sdoganati in quasi ogni contesto lavorativo, in alcuni rimangono delle restrizioni che potrebbero farvi correre dei rischi, facendo svanire ogni velleità di crescita nel mondo professionale.
Recentemente, ad esempio, una ragazza è stata esclusa dal concorso per diventare poliziotta proprio perché aveva dei tatuaggi. La vicenda è finita al TAR e, da qui, al Consiglio di Stato. Come è andata a finire?
Il concorso per entrare in Polizia
Cerchiamo di riassumere in brevità come è andata, partendo dall’inizio.
La Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici ha ritenuto che la ragazza candidata non fosse idonea al servizio di Polizia perché aveva un tatuaggio in una zona non coperta dall’uniforme, sul polso sinistro, benché in via di rimozione. Al momento della visita medica non era però ancora stato cancellato e, dunque, per il commissario poco cambiava delle reali intenzioni della ragazza di eliminarlo dalla propria pelle.
Fin qui, niente di particolarmente strano. Per essere assunti nella Polizia di Stato bisogna infatti superare anche una prova di idoneità e tra le “cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato” figurano anche i “tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme”.
I casi di inidoneità
Ora, il Consiglio di Stato individua due casi di inidoneità collegate ai tatuaggi:
- Tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme
- Tatuaggi che, anche se coperti dall’uniforme, “per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme”.
Nel primo caso, cioè quando il tatuaggio è visibile, non è importante che cosa esso rappresenti. Pertanto, qualsiasi tipo di tatuaggio potrebbe rendere inidoneo il candidato. Nel secondo caso, invece, bisogna considerare la sede e il contenuto del tattoo.
Nella fattispecie di cui si è occupato il TAR, si trattava di un tattoo sul polso in cui, ben visibili, erano raffigurate note musicali, stelle e luna. Non certo una raffigurazione offensiva ma, di contro, una zona non coperta dall’uniforme.
La rimozione del tatuaggio
Forse consapevole di ciò, la candidata ha dichiarato di aver comunicato l’intenzione di eliminare il tatuaggio, cosa che è poi avvenuta successivamente alla visita medica, lasciando alcune cicatrici non distinguibili sulla pelle.
Rileva, però, il fatto che la rimozione sia stata tardiva: per la legge, l’idoneità del candidato deve esserci al momento del concorso e non arrivare successivamente. Ecco dunque che alla candidata non è rimasto altro da fare che pentirsi per non essere arrivata in tempo all’appuntamento con la rimozione del tattoo…