È lecito regalare il foro all’orecchio al proprio figlio minorenne? Si può applicare un piercing a un giovane che non ha ancora compiuto 18 anni?
Le domande sono ben lecite, soprattutto in tempi in cui sempre più giovani e giovanissimi dichiarano il proprio amore per la body art chiedendo a gran voce un foro all’orecchio.
Cerchiamo allora di fare un po’ di chiarezza su questo tema, condividendo con tutti i nostri lettori che cosa dice la legge.
Iniziamo subito con il condividere che la legge punta a regolamentare l’attività dei piercer cercando di garantire la migliore sicurezza sia per gli utenti che per gli operatori. A tal fine, sono previste delle sanzioni importanti, anche di carattere penale, per coloro che non rispettano il quadro normativo in vigore, contrastando in maniera rigida l’abusivismo che altrimenti, probabilmente, potrebbe imperare.
In particolare, gli operatori che intendono esercitare questa attività sono obbligati a seguire dei corsi di formazione pari a 300 ore per i piercing, assolvendo in tal modo la necessità di assicurare a tutti gli utenti la giusta professionalità nell’effettuazione di questi interventi.
Chiarito quanto sopra, rimane da comprendere che cosa dice la legge per l’orecchino ai minorenni. Si può fare o no? E con quali caratteristiche?
Nello specifico, per quanto riguarda i minorenni, per l’esecuzione di un piercing è necessario che il consenso informato venga reso di persona da un genitore o da un tutore. Il riferimento alla resa personale del consenso informato equivale al fatto che lo stesso deve essere effettuato dinanzi all’operatore e, dunque, non per posta o con altri strumenti.
Il genitore o il tutore dovrà dunque compilare il modulo previsto dalla legge inserendo i numeri del proprio documento e quelli del documento di identità del minore.
Dal canto suo, all’operatore è richiesto di informare il cliente e il genitore sull’uso dei materiali dei monili di piercing, visto e considerato che potrebbero contenere dei metalli come il nichel, il cadmio o il piombo, pur in percentuali non superiori a quelle consentite dalla legge stessa. Di fatti, gli studi professionali utilizzano oggi giorno in maniera prevalente l’acciaio chirurgico, la bioplastica o il titanio, con la conseguenza che altri materiali dovrebbero essere presenti solamente in traccia.
Insomma, fare il foro al minorenne è possibile, ma ci vuole il consenso informato del genitore o del tutore, espresso di persona.
Chiarito questo, dove si può fare il foro? Bisogna necessariamente andare in uno studio di piercing e tatuaggi? In realtà, no. È di fatti consentita l’effettuazione del foro anche in farmaci e altre attività, a patto che ci si limiti alla sola foratura del lobo, che siano attrezzate con una sala apposita e che possano garantire la sterilità della procedura. È inoltre necessario che tali strutture (si pensi, ad esempio, alle profumerie) diano la loro preventiva comunicazione alle autorità competenti.
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